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Cos'è

L'Attestato di Certificazione Energetica è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella D.G.R. 5773/07 e s.m.i., attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianto. Nell'attestato vengono anche indicati la classe energetica di appartenenza dell'edificio oltre ai possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del binomio edificio-impianto. Tale documento deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un tecnico accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio. L'attestato ha validità massima di 10 anni a partire dal rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina descritta, quindi non è necessaria l'allegazione di alcun attestato per il caso del loro trasferimento a titolo oneroso, le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  • Beni immobili culturali e paesaggistici ma solo nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

  • Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

  • Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;

  • Impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Quando e a chi serve

L'Attestato di Certificazione Energetica è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella D.G.R. 5773/07 e s.m.i., attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianto. Nell'attestato vengono anche indicati la classe energetica di appartenenza dell'edificio oltre ai possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del binomio edificio-impianto. Tale documento deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un tecnico accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio. L'attestato ha validità massima di 10 anni a partire dal rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina descritta, quindi non è necessaria l'allegazione di alcun attestato per il caso del loro trasferimento a titolo oneroso, le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  • Beni immobili culturali e paesaggistici ma solo nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

  • Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

  • Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;

  • Impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Durata dell'attestato della certificazione energetica

L'attestazione energetica ha validità massima di 10 anni, fermo restando che siano rispettate tutte le prescrizioni delle normative vigenti (controllo di efficienza energetica, adeguamenti). Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta il decadimento dell'attestato di certificazione al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la 1° scadenza non rispettata delle operazioni di controllo.

L'attestazione energetica dovrà inoltre essere aggiornata ogni qualvolta si effettuino interventi di ristrutturazione sia edilizia quanto impiantistica che modifichino la prestazione energetica e più precisamente:

 

  • - Interventi migliorativi di riqualificazione superiori al 25% della superficie esterna dell'immobile.
  • - Interventi di riqualificazione di impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria mediante installazione di sistemi di produzione con rendimenti superiori a 5 punti percentuali rispetto ai sistemi precedenti.
  • - Interventi di ristrutturazione impiantistica o sostituzione di elementi o apparecchi che riducano la prestazione energetica dell'edificio.